QUAL’E’ L’EREDITA’ DI CESARE BRANDI ?


La chiusura il 21 aprile 2010 delle celebrazioni per il centenario della nascita di Cesare Brandi, induce la nostra Associazione ad una riflessione sulla eredità morale e culturale del maggiore teorico del restauro. Il bilancio presenta toni contrastanti ed è sotto certi aspetti perfino un po’ deludente.

Quando Cesare Brandi, nel 1939, fondò l’Istituto Centrale del Restauro, intendeva realizzare un sistema complesso ed efficace che, partendo dal concetto di tutela del Bene Culturale, approdasse alla sua effettiva concretizzazione. Per operare la tutela si devono, infatti, eseguire una serie di operazioni corrette, sia dal punto di vista teorico che pratico e devono essere studiati, controllati e unificati i metodi ed i materiali adoperati negli interventi di restauro; proprio con questo intento Brandi fondò l’ICR., dando vita ad uno specifico Istituto, dedicato alla disciplina del restauro e alla formazione, in maniera organica e sistematica, di una categoria di professionisti, quella dei restauratori. E Brandi per primo diede coerenza alle conoscenze che erano state espletate fino allora solo in maniera casuale e differenziata, rendendo così possibile quella fucina di esperienze e successivi gradi di approfondimento della materia che fecero scuola in tutto il mondo.

Oggi, a 70 anni dalla fondazione dell’ICR – dal 2009 ISCR-, il MIBAC ha emanato i decreti ministeriali N°86 e N°87 in materia di “Qualificazione dei restauratori di beni culturali” e sulla modalità della loro formazione, con lo spirito di tradurre in legge dello Stato ciò che Brandi aveva realizzato con la fondazione dell’ICR.

Sembrerebbe, dunque, seppure con un notevole ritardo, che si possa ritenere di aver raggiunto un risultato destinato a cogliere in pieno l’obiettivo brandiano. Inoltre, anche se i decreti sono un traguardo storico, una Sentenza della Corte Costituzionale (n.5114/2009) che si è pronunciata in materia di qualificazione del restauratore di beni culturali ha inteso ribadire come “il restauro [sia] una delle attività fondamentali in cui la tutela si esplica” interpretando, ancora una volta il pensiero di Brandi.

Eppure, il percorso non può che essere incompleto se viene a mancare il passaggio successivo, quello cioè dell’effettiva realizzazione dei restauri da parte di restauratori qualificati ed il rischio di eludere questo cruciale momento può fare disperdere, nonostante gli sforzi e le buone intenzioni dei legislatori, il lascito stesso di Cesare Brandi.

La questione, perciò, non è banale e neppure scontata. Al contrario, riteniamo che essa rivesta un punto fondamentale, quanto disatteso, sul quale da tempo l’Associazione Restauratori d’Italia tenta di richiamare l’attenzione delle Istituzioni e di tutti i funzionari che la rappresentano.

Riconoscere un’opera da restaurare, significa di per sé già assumere la responsabilità di un preciso atto critico, dal quale discende la stessa identificazione di tutte le operazioni di restauro necessarie, conservative e specialistiche.

Si tratta, in effetti, del problema della corretta attribuzione dei lavori di restauro alla categoria OS2, quella posseduta da imprese qualificate, individuate dalla normativa vigente per la presenza del Direttore Tecnico e di personale costituito da restauratori e collaboratori restauratori ai sensi di legge.

Appare evidente, dunque, come la prassi, purtroppo ricorrente, di attribuzione di lavori di restauro alla categoria generale OG2, che non prevede nelle imprese la presenza in organico né del restauratore con la sua responsabilità specifica, né dei collaboratori restauratori, ma unicamente di operai edili, mostri evidenti limiti e contraddizioni che discostano gli interventi dal concetto stesso di tutela.

Che il Ministero dei Beni Culturali non intenda, in nessun caso, rinunciare alla qualifica dei restauratori di beni culturali rimane un fatto evidente, riscontrabile non solo nella normativa vigente ma anche nelle Ordinanze 3753 e 3747 di commissariamento per le emergenze in Abruzzo e a Roma ed Ostia dove, nonostante le numerose deroghe presenti, nessuna riguarda il d.lgs. 42/2004 (ovvero il Codice dei Beni Culturali), tantomeno gli art. 29 e 182, ovvero gli articoli relativi alla qualificazione dei restauratori.  

Nonostante ciò, le facciate storiche di Chiese e monumenti di elevato pregio storico artistico, le fontane storiche, e persino le aree archeologiche vengono oramai sempre più metodicamente affidate a ditte che non sono qualificate nella categoria specialistica OS2, ma al contrario nella categoria generale OG2.

Spesso questa deleteria prassi, viene messa in atto nell’errata convinzione che poi si possano subappaltare le opere ai restauratori. A tale proposito occorre ribadire che la normativa impedisce di subappaltare parti di opera ad imprese in possesso di una categoria che non sia stata prevista ed individuata già nel bando di gara. Quindi, se la OS2 non è richiesta in sede di bando, le imprese di restauro in possesso di tale qualifica non potranno in alcun modo intervenire nei lavori, neanche come subappaltatrici.

Solo nell’ultimo mese, per citare gli esempi più recenti, possiamo elencare almeno tre casi riguardanti interventi di restauro, in cui i restauratori non sono stati esclusi dalle procedure di affidamento: la fontana delle 99 cannelle all’Aquila (sponsorizzata dal FAI), il teatro romano di Teramo ed il Tempio di Antonio e Faustina al Foro Romano. Tutti lavori per i quali sono state invitate a partecipare solo le imprese edili, escludendo totalmente le imprese di restauro specialistico nonostante la presenza significativa di interventi che sarebbero chiaramente di loro competenza.

Se si considera che negli anni 1985/1990, in accordo con quanto espressamente auspicato da C. Brandi nel 1981, tutti i più importanti monumenti archeologici romani furono restaurati da restauratori, non sembra di registrare un progresso nel vedere quei medesimi lavori oggi affidati a solerti squadre di operai edili, tutt’altro...

Il tema delle corrette attribuzioni dei lavori, dunque, è di portata nazionale ed è cruciale e complesso, proprio perché indissolubilmente legato al concetto stesso di tutela, dal quale discendono la scelta del livello di qualità professionale dei restauri e, a pioggia, un’intera filiera di attività, dalle indagini di laboratorio alle documentazioni grafiche e fotografiche, tutte operazioni che rendono il restauro un altissimo “ momento metodologico del riconoscimento dell’opera d’arte” .

La crisi del settore parte anche da questa carenza cognitiva e la diserzione dai Saloni del Restauro, dai Convegni, dalle pubblicazioni specializzate, è un fattore che occorre mettere in relazione con la progressiva consegna del patrimonio storico artistico che l’Italia vanta “nelle mani” delle ditte edili.

La strada la tracciano gli esseri umani, ai quali rimane il compito di decidere da quale parte andare ed è per questo che affidiamo la nostra lettera aperta a coloro che ancora hanno a cuore l’inestimabile patrimonio artistico italiano.


A.R.I. Associazione Restauratori d’Italia


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